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CLUB IGNORANTI

 

STATUTO

 

Art. 1

L’anno 1889, il 2 settembre, si è costituita con sede in Padova, una Associazione denominata “CLUB IGNORANTI”. Essa  potrà  essere sciolta solo per volontà dei soci riuniti in assemblea straordinaria.

L’attività dell’associazione è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento.

In data 22 novembre 1998 la denominazione è integrata in “CLUB IGNORANTI – Onlus ”.

 

Art. 2

L’associazione è apolitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. La sede dell’associazione dovrà essere in Padova.

 

 

                                                                SCOPI E FINALITA’

Art. 3

Gli scopi sono sintetizzati nel moto “Charitas in Laetitia”. L’attività, che si esplica normalmente nell’ambito della provincia di Padova, è rivolta a favorire iniziative aventi questi fini:

    a)       beneficenza;

    b)       assistenza morale e materiale, in particolare per anziani (Istituti di riposo) e casi singoli; per disabili (tetraplegici, paraplegici, affetti da sclerosi multipla e da distrofia muscolare, leucemici, bambini down); centri di soggiorni per handicappati;  per non vedenti;

    c)       sviluppo e rafforzamento tra i soci dei vincoli di amicizia e di amore verso il prossimo;

    d)       manifestazioni sociali e pubbliche per contribuire all’incremento dell’attività comunitaria.  

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

 

Art. 4

L’emblema sociale è costituito da uno scudo su fondo bianco attraversato da una fascia azzurra con il motto “Charitas”.

Sono raffigurate nella parte superiore un’oca e nella parte inferiore una zucca, di colore giallo oro.

Può essere pubblicato un Notiziario periodico per tenere informati i soci dell’attività del Club.

 

 

SOCI

Art. 5

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che, a seguito di domanda, sottoscritta da un socio presentatore, saranno accettate come soci dal Consiglio in conformità a quanto prescritto dall’art. 20, punto d).

Il socio presentatore sarà garante del comportamento del nuovo socio, in armonia con gli scopi e le finalità dell’associazione.

I soci si impegnano al puntuale versamento della quota associativa annua.

 

Art. 6

I soci effettivi si dividono in:

    a)       soci ordinari

    b)       soci sostenitori

Sono soci sostenitori i soci che versano una quota annua superiore a quella normale, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Tutti i soci ordinari e sostenitori  godono del diritto di voto, eccezion fatta per i soci minori di età.

 

Art. 7

Per particolari benemerenze verso il Sodalizio, sono istituite le seguenti altre categorie di soci:

a)       soci onorari di nomina

b)       soci onorari di diritto

c)       soci benemeriti

I soci Onorari sono nominati dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio. La loro appartenenza all’associazione è gratuita e a tempo indeterminato. Hanno gli stessi diritti dei soci effettivi ma non hanno il diritto di voto attivo e passivo.

Sono soci onorari di diritto i soci effettivi dopo il quarantesimo anno di appartenenza ininterrotta all’associazione.

Sono soci benemeriti i soci nominati dal Consiglio dopo 25 anni di ininterrotta appartenenza all’associazione.

 

Art. 8

Si perde la qualità di socio in seguito a dimissioni o radiazione su delibera del Consiglio.

 

 

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Sono organi sociali:

·         l’assemblea dei Soci;

·         il Consiglio;

·         il Presidente;

·         il Collegio dei Sindaci;

·         il Collegio dei Probiviri.

 

 

ASSEMBLEA

Art. 10

omissis ...

 

Art. 20

Il Consiglio:

a)       delibera sulle manifestazioni sociali;

b)       delibera la distribuzione di eventuali somme raccolte nelle varie manifestazioni per elargizioni benefiche o assistenziali secondo quanto previsto dalla programmazione annuale, 

c)       delibera sulla destinazione  delle elargizioni nel caso di mancata manifesta volontà degli offerenti;

d)       decide sull’ammissione e sulla cancellazione dei Soci in applicazione degli Art. 5 e 8;

e)       fissa la data, il luogo e l’ora di convocazione di ogni Assemblea e formula il relativo ordine del giorno;

f)        delibera sulle nomine dei Soci Benemeriti;

g)       propone all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari;

h)       elabora le eventuali modifiche dello Statuto da proporre all’Assemblea;

i)        approva aggiornamenti al Regolamento;

j)        nomina eventuali collaboratori dei Consiglieri preposti alle varie cariche;

k)       interpella le Commissioni sui problemi di rispettiva competenza;

l)        designa gli Istituti di Credito per le operazioni bancarie;

m)      dispone, in via del tutto eccezionale, eventuali interventi benefici nei casi di calamità nazionali.

n)       redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e la relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo, trasmettendone copia al Collegio sindacale;

 

 

CARICHE SOCIALI

Art. 22  

Le cariche sociali sono:

·         Presidente

·         Vice Presidente Vicario

·         Vice Presidente

·         Segretario

·         Tesoriere

·         Cerimoniere

·         Addetto Pubbliche Relazioni.

 

Art. 23

Il Presidente:

a)       ha la rappresentanza legale dell’Associazione;

b)       convoca e presiede  il Consiglio, fissando luogo, data e ora della convocazione e il relativo ordine del giorno e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; convoca inoltre l’Assemblea e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;

c)       firma gli atti e la corrispondenza;

d)       fa osservare le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;

e)       nomina, sentito il Consiglio direttivo, le Commissioni operative e i coordinatori delle stesse;

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

 

Art. 24

omissis ...

 

 

COLLEGIO DEI SINDACI E

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il Collegio elegge il Presidente.

I Sindaci possono procedere a periodiche verifiche della contabilità, stendendo regolare verbale.

Riferiscono all’Assemblea in merito al bilancio consuntivo con apposita relazione, depositandola presso la Sede sociale a disposizione dei soci almeno cinque giorni prima dell’assemblea.

 

Art. 31

Il collegio dei Probiviri si compone di tre membri; durano in carica tre anni e possono essere rieletti, il più anziano di età assume la presidenza del Collegio. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Consigliere e di Sindaco.

 

Art. 32

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente sui ricorsi in caso di controversia fra i soci o di soci con gli organi istituzionali.

Le sanzioni che può applicare sono:

·         il richiamo;

·         la censura.

Di ogni decisione dovrà essere informato il Consiglio Direttivo.

 

Art. 33

Il Consiglio dei Probiviri ove sia chiamato a giudicare casi riguardanti l’indegnità o il comportamento non conforme all’etica associativa dovrà esprimere un proprio giudizio da trasmettere al Consiglio Direttivo, che con voto di maggioranza, potrà, con motivata valutazione, eventualmente applicare quanto previsto dall’Art. 20 d).

La deliberazione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

omissis ...

 

 

                                                                ASSICURAZIONE

Art. 37

omissis ...

 

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