Homepage | Indietro | Avanti |
CLUB IGNORANTI
L’anno
1889, il 2 settembre, si è costituita con sede in Padova, una Associazione
denominata “CLUB IGNORANTI”. Essa
potrà essere sciolta solo per
volontà dei soci riuniti in assemblea straordinaria.
L’attività dell’associazione è
regolata dal presente Statuto e dal Regolamento.
In data 22 novembre 1998 la
denominazione è integrata in “CLUB IGNORANTI – Onlus ”.
L’associazione
è apolitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. La sede dell’associazione
dovrà essere in Padova.
Art. 3
Gli
scopi sono sintetizzati nel moto “Charitas in Laetitia”. L’attività, che si
esplica normalmente nell’ambito della provincia di Padova, è rivolta a favorire
iniziative aventi questi fini:
a)
beneficenza;
b)
assistenza morale e
materiale, in particolare per anziani (Istituti di riposo) e casi singoli; per
disabili (tetraplegici, paraplegici, affetti da sclerosi multipla e da
distrofia muscolare, leucemici, bambini down); centri di soggiorni per handicappati; per non vedenti;
c)
sviluppo e rafforzamento tra
i soci dei vincoli di amicizia e di amore verso il prossimo;
d)
manifestazioni sociali e
pubbliche per contribuire all’incremento dell’attività comunitaria.
Essa persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Art. 4
L’emblema
sociale è costituito da uno scudo su fondo bianco attraversato da una fascia
azzurra con il motto “Charitas”.
Sono
raffigurate nella parte superiore un’oca e nella parte inferiore una zucca, di
colore giallo oro.
Può essere
pubblicato un Notiziario periodico per tenere informati i soci dell’attività
del Club.
Possono
far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che, a seguito di domanda,
sottoscritta da un socio presentatore, saranno accettate come soci dal
Consiglio in conformità a quanto prescritto dall’art. 20, punto d).
Il
socio presentatore sarà garante del comportamento del nuovo socio, in armonia
con gli scopi e le finalità dell’associazione.
I soci
si impegnano al puntuale versamento della quota associativa annua.
I soci
effettivi si dividono in:
a)
soci ordinari
b)
soci sostenitori
Sono
soci sostenitori i soci che versano una quota annua superiore a quella normale,
secondo quanto stabilito dal regolamento.
Tutti i soci
ordinari e sostenitori godono del
diritto di voto, eccezion fatta per i soci minori di età.
Per
particolari benemerenze verso il Sodalizio, sono istituite le seguenti altre
categorie di soci:
a)
soci onorari di nomina
b)
soci onorari di diritto
c)
soci benemeriti
I soci Onorari sono nominati
dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio. La loro appartenenza
all’associazione è gratuita e a tempo indeterminato. Hanno gli stessi diritti
dei soci effettivi ma non hanno il diritto di voto attivo e passivo.
Sono
soci onorari di diritto i soci effettivi dopo il quarantesimo anno di
appartenenza ininterrotta all’associazione.
Sono soci benemeriti i soci
nominati dal Consiglio dopo 25 anni di ininterrotta appartenenza
all’associazione.
Si
perde la qualità di socio in seguito a dimissioni o radiazione su delibera del
Consiglio.
Sono
organi sociali:
·
l’assemblea dei Soci;
·
il Consiglio;
·
il Presidente;
·
il Collegio dei Sindaci;
·
il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
Il
Consiglio:
a)
delibera sulle manifestazioni sociali;
b) delibera la distribuzione di eventuali somme raccolte nelle varie manifestazioni per elargizioni benefiche o assistenziali secondo quanto previsto dalla programmazione annuale,
c)
delibera sulla destinazione delle
elargizioni nel caso di mancata manifesta volontà degli offerenti;
d)
decide sull’ammissione e sulla cancellazione dei Soci in applicazione
degli Art. 5 e 8;
e)
fissa la data, il luogo e l’ora di convocazione di ogni Assemblea e
formula il relativo ordine del giorno;
f)
delibera sulle nomine dei Soci Benemeriti;
g)
propone all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari;
h)
elabora le eventuali modifiche dello Statuto da proporre all’Assemblea;
i) approva
aggiornamenti al Regolamento;
j) nomina
eventuali collaboratori dei Consiglieri preposti alle varie cariche;
k)
interpella le Commissioni sui problemi di rispettiva competenza;
l) designa
gli Istituti di Credito per le operazioni bancarie;
m)
dispone, in via del tutto eccezionale, eventuali interventi benefici nei
casi di calamità nazionali.
n)
redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e la relazione
accompagnatoria al bilancio consuntivo, trasmettendone copia al Collegio
sindacale;
Le
cariche sociali sono:
·
Presidente
·
Vice Presidente Vicario
·
Vice Presidente
·
Segretario
·
Tesoriere
·
Cerimoniere
·
Addetto Pubbliche Relazioni.
Il
Presidente:
a)
ha la rappresentanza legale
dell’Associazione;
b)
convoca e presiede il Consiglio, fissando luogo, data e ora
della convocazione e il relativo ordine del giorno e cura l’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio; convoca inoltre l’Assemblea e cura l’esecuzione
delle relative deliberazioni;
c)
firma gli atti e la
corrispondenza;
d)
fa osservare le norme
stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;
e)
nomina, sentito il Consiglio direttivo,
le Commissioni operative e i coordinatori delle stesse;
Il Presidente
non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Il
Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il Collegio elegge il
Presidente.
I
Sindaci possono procedere a periodiche verifiche della contabilità, stendendo
regolare verbale.
Riferiscono
all’Assemblea in merito al bilancio consuntivo con apposita relazione,
depositandola presso la Sede sociale a disposizione dei soci almeno cinque
giorni prima dell’assemblea.
Il
collegio dei Probiviri si compone di tre membri; durano in carica tre anni e
possono essere rieletti, il più anziano di età assume la presidenza del
Collegio. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Consigliere e di
Sindaco.
Il
Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente sui ricorsi in caso di
controversia fra i soci o di soci con gli organi istituzionali.
Le
sanzioni che può applicare sono:
·
il richiamo;
·
la censura.
Di ogni
decisione dovrà essere informato il Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio dei Probiviri ove sia chiamato a giudicare casi riguardanti
l’indegnità o il comportamento non conforme all’etica associativa dovrà
esprimere un proprio giudizio da trasmettere al Consiglio Direttivo, che con
voto di maggioranza, potrà, con motivata valutazione, eventualmente applicare
quanto previsto dall’Art. 20 d).
La
deliberazione del Consiglio Direttivo è inappellabile.